Art. 22
Obblighi degli organismi emittenti e dei detentori che utilizzano metodi alternativi di verifica dell'identità
In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi degli organismi emittenti e dei detentori che utilizzano metodi alternativi di verifica dell'identità
1. L'organismo emittente provvede affinché un documento di identificazione sia rilasciato per un equide soltanto se:
a)
è stata verificata la corretta applicazione del metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità di cui all';
b)
il metodo utilizzato per la verifica dell'identità è inserito nella sezione I, parte A, punto 6 o punto 7, o se del caso nella sezione XI, del documento di identificazione e registrato nella banca dati conformemente all', paragrafo 1, lettera f).
2. Quando è utilizzato un metodo alternativo di verifica dell'identità, il detentore fornisce il mezzo per accedere alle informazioni sull'identificazione o, se del caso, sostiene i costi per la verifica dell'identità dell'equide o sopporta i ritardi che tale verifica comporta.
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