Art. 21
Autorizzazione di metodi alternativi di verifica dell'identità
In vigore dal 17 feb 2015
Autorizzazione di metodi alternativi di verifica dell'identità
1. In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare idonei metodi alternativi di verifica dell'identità degli equidi nati nell'Unione, compresi i marchi, che soddisfino le prescrizioni dell', paragrafo 1, lettera b), e consentano la verifica dell'identità dell'equide registrato nel documento di identificazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i metodi alternativi di verifica dell'identità degli equidi non siano utilizzati come unico mezzo per verificare l'identità della maggioranza degli equidi identificati conformemente al presente regolamento sul loro territorio;
b)
i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli il cui uso sul loro territorio è riservato agli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, lettera a), per gli equidi registrati;
c)
qualsiasi metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità o qualsiasi combinazione di tali metodi fornisca almeno le stesse garanzie del transponder impiantato a norma dell';
d)
le informazioni in merito al metodo alternativo di verifica dell'identità applicato ad un singolo equide possano essere descritte in un formato che possa essere digitalizzato e conservato in forma consultabile in una banca dati istituita a norma dell'.
3. Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico informazioni relative ai loro metodi alternativi autorizzati di verifica dell'identità sul sito web di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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