Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 feb 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «equidi», i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi; b) «azienda», lo stabilimento agricolo o di addestramento, la stalla o qualsiasi locale o impianto in cui sono di norma detenuti o allevati equidi, indipendentemente dal loro impiego, e le riserve naturali in cui gli equidi vivono allo stato brado; c) «detentore», ogni persona fisica o giuridica che possiede un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il trasporto, a un mercato o in occasione di competizioni, corse o manifestazioni culturali; d) «proprietario», la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equide; e) «equidi registrati», gli equidi che sono: i) iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti in un libro genealogico, conformemente alle regole adottate in applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/427/CEE ed identificati mediante il documento di identificazione previsto all', paragrafo 1, della medesima direttiva; o ii) cavalli, compresi i pony, registrati presso un'associazione od organizzazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e identificati mediante un documento di identificazione rilasciato dalla sezione nazionale di tale associazione o organizzazione; f) «libro genealogico», qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico: i) tenuto da un'organizzazione o da un'associazione ufficialmente approvata o riconosciuta da uno Stato membro oppure tenuto da un servizio ufficiale dello Stato membro interessato; e ii) in cui gli equidi siano iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti, con l'indicazione di tutti gli ascendenti noti; g) «equidi da allevamento e da reddito», gli equidi diversi da quelli menzionati alle lettere e) e h); h) «equidi da macello», gli equidi destinati a essere trasportati al macello per esservi macellati, direttamente o dopo essere transitati per un centro di raccolta autorizzato di cui all' della direttiva 2009/156/CE; i) «autorità competente», l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, compresa l'autorità competente di cui all', lettera h), della direttiva 2009/156/CE; j) «autorità zootecnica», l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'attuazione della direttiva 90/427/CEE o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, comprese le autorità di cui all', paragrafo 1, della decisione 92/353/CEE; k) «ammissione temporanea», lo status di un cavallo registrato proveniente da un paese terzo e ammesso nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni in virtù di una decisione adottata conformemente all', lettera b), della direttiva 2009/156/CE; l) «ammissione definitiva», lo status di un equide originario di un paese terzo e importato nell'Unione per un periodo pari o superiore a 90 giorni; m) «marchio», qualsiasi caratteristica distintiva e visibile o visualizzabile di un singolo equide, ereditaria o acquisita, e registrata a fini di identificazione; n) «transponder», un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura: i) che è conforme alla norma ISO 11784 e applica la tecnologia Full Duplex (FDX o FDX-B) o Half Duplex (HDX), e ii) che può essere letto mediante un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 da una distanza minima di 12 cm; o) «numero unico di identificazione a vita», un codice alfanumerico unico a quindici posizioni contenente informazioni sul singolo equide cui è attribuito e sulla banca dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine LIFE Number), costituito da: i) un codice di identificazione a sei posizioni, compatibile con il sistema UELN, per la banca dati di cui all', seguito da ii) un numero di identificazione individuale a nove posizioni attribuito all'equide; p) «Stato membro indenne da peste equina», i) qualsiasi Stato membro sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica (se gli equidi non sono vaccinati) o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni; e ii) in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata nel corso degli ultimi 12 mesi; q) «malattie soggette a obbligo di denuncia», le malattie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/156/CE; r) «veterinario ufficiale», il veterinario designato dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo; s) «smart card», un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili; t) «veterinario responsabile», il veterinario di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE.
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