Art. 18
Metodi elettronici di verifica dell'identità
In vigore dal 17 feb 2015
Metodi elettronici di verifica dell'identità
1. L'organismo emittente provvede affinché, al momento della prima identificazione conformemente all', nell'equide sia impiantato un transponder.
2. Il transponder è impiantato per via parenterale e in condizioni asettiche tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, a livello dell'area del legamento nucale.
L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide purché ciò:
a)
non comprometta il benessere dell'equide;
b)
non incrementi il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma.
3. Gli Stati membri definiscono le qualifiche minime richieste per effettuare l'operazione di cui al paragrafo 2 o designano la persona («persona abilitata») o la professione abilitata ad effettuare tali operazioni.
4. Gli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), possono richiedere che gli equidi identificati grazie all'uso di un metodo alternativo di verifica dell'identità di cui all' siano sottoposti a marcatura mediante l'impianto di un transponder ai fini dell'iscrizione o della registrazione di equidi nei libri genealogici o della registrazione di cavalli registrati per competizioni.
5. Gli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, e l'autorità competente possono richiedere che gli equidi considerati identificati conformemente all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, siano sottoposti a marcatura mediante l'impianto di un transponder ai fini della verifica dell'identità nei casi in cui:
a)
i transponder precedentemente impiantati e registrati abbiano cessato di funzionare;
b)
il marchio ereditario o acquisito che è stato registrato come metodo alternativo di verifica dell'identità di cui all' non sia più adeguato a tale scopo; o
c)
l'autorità competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell'identità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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