Art. 14 · Identificazione degli equidi importati nell'Unione

Art. 14

Identificazione degli equidi importati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Identificazione degli equidi importati nell'Unione I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento purché rispettino le seguenti condizioni: a) sono stati rilasciati: i) nel caso di un equide registrato, da un organismo di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all', paragrafo 1, della direttiva 94/28/CE, che rilasci certificati genealogici; o ii) nel caso di un cavallo registrato, da una sezione nazionale di un'organizzazione o di un'associazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse e abbia sede nel paese terzo dell'organizzazione o associazione internazionale di cui all', paragrafo 1, lettera b); o iii) in tutti gli altri casi dall'autorità competente del paese terzo di origine dell'equide; b) soddisfano tutte le prescrizioni di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:262:oj#art-14