Art. 14
Identificazione degli equidi importati nell'Unione
In vigore dal 17 feb 2015
Identificazione degli equidi importati nell'Unione
I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento purché rispettino le seguenti condizioni:
a)
sono stati rilasciati:
i)
nel caso di un equide registrato, da un organismo di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all', paragrafo 1, della direttiva 94/28/CE, che rilasci certificati genealogici; o
ii)
nel caso di un cavallo registrato, da una sezione nazionale di un'organizzazione o di un'associazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse e abbia sede nel paese terzo dell'organizzazione o associazione internazionale di cui all', paragrafo 1, lettera b); o
iii)
in tutti gli altri casi dall'autorità competente del paese terzo di origine dell'equide;
b)
soddisfano tutte le prescrizioni di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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