Art. 13 · Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico

Art. 13

Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico

In vigore dal 17 feb 2015
Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico 1.   In deroga all', l'autorità competente può decidere che gli equidi che costituiscono popolazioni definite che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, la cui definizione spetta a tale autorità, siano identificati mediante un documento di identificazione rilasciato conformemente all' o all', paragrafo 4, soltanto se sono: a) allontanati da tali popolazioni, tranne in caso di trasferimento sotto controllo ufficiale da una popolazione definita ad un'altra; oppure b) addomesticati. 2.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1, prima di farlo, notificano alla Commissione, facendo riferimento al presente articolo, le popolazioni e le zone interessate da essi definite a norma del paragrafo 1.
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