Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 17 feb 2015
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento reca disposizioni relative all'identificazione degli equidi: a) nati nell'Unione; o b) immessi in libera pratica nell'Unione secondo il regime doganale definito all', punto 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione 96/78/CE.
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