Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 feb 2015
All'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio. L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro. Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.»
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