Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 feb 2015
Entro e non oltre il 9 marzo 2015, gli Stati membri assegnano i diritti di importazione supplementari risultanti dalla modifica introdotta dall' («diritti di importazione supplementari») agli operatori che abbiano richiesto e cui siano stati assegnati diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo contingentale dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015. I diritti di importazione supplementari da assegnare a tali operatori ammontano all'1,139473 % dei quantitativi richiesti.
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