Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 gen 2015
All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 208/2014 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, tra le persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini sono comprese le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine: a) per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o b) per abuso d'ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso.»
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