Art. 2
Misure
In vigore dal 26 gen 2015
Misure
Durante il periodo di applicazione del presente regolamento è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM IVb,c, VIIa,d-k con reti da traino pelagiche (reti pelagiche a divergenti OTM, reti pelagiche a coppia PTM) con maglie del sacco di dimensioni pari o superiori a 70 mm.
Ai pescherecci che utilizzano gli attrezzi menzionati è fatto divieto di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate durante il periodo di applicazione del presente regolamento nella stessa zona.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 14 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola effettuate con reti da traino pelagiche (OTM o PTM).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2015:111:oj#art-2