Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 2015
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41 , ex 7306 30 49 , ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 e 7306 30 77 80), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Tutte le società 90,6 % — Russia Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works) 16,8 % A892 Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant) 10,1 % A893 Tutte le altre società 20,5 % A999 Bielorussia Tutte le società 38,1 % — 3.   Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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