Art. 1
In vigore dal 26 gen 2015
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41 , ex 7306 30 49 , ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 e 7306 30 77 80), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Tutte le società
90,6 %
—
Russia
Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)
16,8 %
A892
Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)
10,1 %
A893
Tutte le altre società
20,5 %
A999
Bielorussia
Tutte le società
38,1 %
—
3. Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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