Art. 7 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 19 gen 2015
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1.   I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC catturati nel corso delle attività di pesca di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggetti all'obbligo di sbarco stabilito all' di tale regolamento («obbligo di sbarco»). 2.   La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da altri stock per i quali sono fissati TAC sono consentiti unicamente se: a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito. 3.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.
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