Art. 35 · Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

Art. 35

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

In vigore dal 19 gen 2015
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale 1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni. In tali tipi di pesca è vietato utilizzare una rete a circuizione su un banco di tonni associato a uno squalo balena (Rhincodon typus) se l'animale è avvistato prima dell'inizio della calata della rete. 2.   Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2015.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:104:oj#art-35