Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 gen 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all', paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) «nave di un paese terzo»: un peschereccio, quale definito all', paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 1380/2013, battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
c) «acque dell'Unione»: le acque definite all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
e) «stock»: uno stock quale definito all', paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f) «totale ammissibile di cattura» (TAC)::
i)
nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
g) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
h) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
i) «approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all', paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
j) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (21);
k) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
l) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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