Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 gen 2015
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)
navi dell'Unione;
b)
navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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