Art. 17
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare
In vigore dal 19 gen 2015
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare
Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all', esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2015.
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