Art. 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
In vigore dal 19 gen 2015
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
le riassegnazioni effettuate a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
d)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 o dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)
i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)
i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell' del presente regolamento;
h)
le assegnazioni di quantitativi supplementari a norma dell' del presente regolamento.
2. Salvo ove diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
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