Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 gen 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato: 1) all’articolo 5, lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 14 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.9. Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;»; 2) all’articolo 18 è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo l’, la prima data d’invio per i modelli 18 e 19 di cui all’allegato III è il 31 dicembre 2014. Le righe e le colonne dei modelli 6, 9.1, 20.4, 20.5 e 20.7 di cui all’allegato III riguardanti le misure di tolleranza e le esposizioni deteriorate sono completate per la data di invio del 31 dicembre 2014.»; 3) gli allegati da I a V sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato VII è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento; 5) l’allegato IX è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento.
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