Art. 1
In vigore dal 6 gen 2015
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante i mezzi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante altri mezzi di cui all'allegato VI, capo IV del presente regolamento.»
2)
all'articolo 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
capo III, se immagazzinano prodotti derivati destinati a taluni scopi di cui al all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j) di tale regolamento;
d)
capo V, se immagazzinano all'interno dell'allevamento sottoprodotti di origine animale destinati al successivo smaltimento di cui all'articolo 4 di tale regolamento.»
3)
L'articolo 20, paragrafo 4 è così modificato:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l'autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia;»
b)
sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):
«e)
gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali d'allevamento;
f)
gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti.»
4)
All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria:
a)
guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell'Unione oppure importato da paesi terzi;
b)
substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al:
i)
5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato;
ii)
50 % del volume di stallatico trasformato.»
5)
All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l'utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all'allegato I, punto 35.»
6)
all'articolo 36, il paragrafo 3 è soppresso.
7)
gli allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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