Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 gen 2015
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante i mezzi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante altri mezzi di cui all'allegato VI, capo IV del presente regolamento.» 2) all'articolo 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) capo III, se immagazzinano prodotti derivati destinati a taluni scopi di cui al all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j) di tale regolamento; d) capo V, se immagazzinano all'interno dell'allevamento sottoprodotti di origine animale destinati al successivo smaltimento di cui all'articolo 4 di tale regolamento.» 3) L'articolo 20, paragrafo 4 è così modificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l'autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia;» b) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f): «e) gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali d'allevamento; f) gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti.» 4) All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria: a) guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell'Unione oppure importato da paesi terzi; b) substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al: i) 5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato; ii) 50 % del volume di stallatico trasformato.» 5) All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l'utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all'allegato I, punto 35.» 6) all'articolo 36, il paragrafo 3 è soppresso. 7) gli allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:9:oj#art-1