Art. 4
Livello e durata delle garanzie finanziarie
In vigore dal 6 gen 2015
Livello e durata delle garanzie finanziarie
1. Il livello delle garanzie finanziarie relative a un richiedente non supera l'importo stimato delle spese sostenute durante due mesi di operazioni ferroviarie richieste.
2. Il gestore dell'infrastruttura non può chiedere che una garanzia finanziaria prenda effetto o sia versata con un anticipo superiore a dieci giorni rispetto al primo giorno del mese in cui l'impresa ferroviaria avvia le operazioni ferroviarie relative ai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura che devono essere coperti dalla suddetta garanzia finanziaria. Se la capacità è assegnata dopo tale data, il gestore dell'infrastruttura può chiedere la garanzia finanziaria con un breve preavviso.
Storico versioni
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