Art. 3 · Condizioni delle garanzie finanziarie

Art. 3

Condizioni delle garanzie finanziarie

In vigore dal 6 gen 2015
Condizioni delle garanzie finanziarie 1.   Il richiedente può scegliere di soddisfare una richiesta di garanzia finanziaria mediante un pagamento anticipato o una disposizione contrattuale ai sensi dell'. Se un richiedente effettua un pagamento anticipato dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura non può chiedere contemporaneamente altre garanzie finanziarie per le stesse attività previste. 2.   Il gestore dell'infrastruttura può chiedere ai richiedenti di fornire garanzie finanziarie qualora il loro rating del credito indichi che potrebbero avere difficoltà nell'effettuare pagamenti regolari dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura. Ove previsto, il gestore dell'infrastruttura indica i rating del credito nella sezione relativa ai principi di tariffazione del proprio prospetto informativo della rete. Il gestore dell'infrastruttura basa la propria richiesta di garanzia finanziaria sui rating degli ultimi due anni, forniti da un'agenzia di rating del credito o da un altro organismo professionale di rating o di valutazione del credito. 3.   Il gestore dell'infrastruttura non chiede una garanzia finanziaria: a) all'impresa ferroviaria designata se una garanzia finanziaria è già stata concessa o versata dal richiedente, che non è un'impresa ferroviaria, al fine di coprire pagamenti futuri per le stesse attività previste; b) se i diritti di utilizzo dell'infrastruttura devono essere corrisposti direttamente al gestore dell'infrastruttura da un'autorità competente a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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