Art. 8
Adattamenti specifici nel periodo iniziale
In vigore dal 19 dic 2014
Adattamenti specifici nel periodo iniziale
1. Durante il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 e in deroga all' del presente regolamento, i contributi annuali degli enti di cui all' sono calcolati adattando la metodologia come segue:
a)
il primo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 60 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 40 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
b)
il secondo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 40 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 60 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
c)
il terzo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 33,33 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 66,67 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
d)
il quarto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 26,67 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 73,33 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
e)
il quinto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 20 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e l'80 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
f)
il sesto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 13,33 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e l'86,67 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
g)
il settimo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 6,67 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 93,33 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento;
h)
l'ottavo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 100 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell' del presente regolamento.
2. Nel periodo iniziale il Comitato tiene conto, nel calcolare i singoli contributi di ciascun ente, dei contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE e trasferiti al Fondo a norma dell', paragrafo 3, dell'accordo, detraendoli dall'importo dovuto da ciascun ente.
3. Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il Comitato autorizza l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili su richiesta di un ente. Il Comitato ripartisce l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Gli impegni di pagamento irrevocabili assegnati non sono inferiori al 15 % degli obblighi di pagamento complessivi dell'ente. Nel calcolare i contributi annuali di ciascun ente, il Comitato provvede a che, per ogni anno, la somma di tali impegni di pagamento irrevocabili non superi il 30 % dell'importo complessivo dei contributi annuali raccolti a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014.
4. Ai fini del paragrafo 1, i contributi annuali calcolati a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell' del regolamento delegato (UE) 2015/63 sono determinati in funzione del livello-obiettivo stabilito per un periodo di tempo corrispondente al periodo iniziale.
5. Fatto salvo l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63, nel periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR versano una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, tali enti versano il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:81:oj#art-8