Art. 7 · Richiesta di ottemperare a impegni di pagamento irrevocabili

Art. 7

Richiesta di ottemperare a impegni di pagamento irrevocabili

In vigore dal 19 dic 2014
Richiesta di ottemperare a impegni di pagamento irrevocabili 1.   Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del Fondo. 2.   In caso di intervento di risoluzione del Fondo a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato chiede di ottemperare a una parte o alla totalità degli impegni di pagamento irrevocabili, effettuati a norma del regolamento (UE) n. 806/2014, per ripristinare la quota di impegni di pagamento irrevocabili nei mezzi finanziari disponibili del Fondo stabilita dal Comitato nel rispetto della soglia massima prevista all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. Una volta che il Fondo abbia debitamente ricevuto il contributo collegato agli impegni di pagamento irrevocabili cui si è chiesto di ottemperare, le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite. Se il Fondo non riceve debitamente il necessario importo in contanti alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso delle garanzie a copertura dell'impegno di pagamento irrevocabile a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. 3.   Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite.
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