Art. 5 · Comunicazione del Comitato

Art. 5

Comunicazione del Comitato

In vigore dal 19 dic 2014
Comunicazione del Comitato 1.   Il Comitato comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza. 2.   Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del Comitato relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall'ente.
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