Art. 1
In vigore dal 18 dic 2014
1. I periodi con rischio di margine di un insieme di attività soggette a compensazione che gli enti possono utilizzare ai fini dell'articolo 304, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stabiliti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Se gli insiemi rilevanti di attività soggette a compensazione comprendono operazioni compensate con una controparte centrale qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare è il più lungo tra i due periodi seguenti:
a)
cinque giorni lavorativi;
b)
il periodo di liquidazione più lungo dei contratti o delle operazioni compresi nell'insieme considerato, reso pubblico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (3) dalla controparte centrale qualificata con la quale detti contratti od operazioni sono compensati.
Ai fini del primo comma, lettera b), se il periodo di liquidazione reso pubblico comprende un ulteriore periodo per consentire la novazione delle posizioni verso un partecipante diretto non in default, il periodo che gli enti devono utilizzare come periodo con rischio di margine non comprende detto ulteriore periodo.
3. Se gli insiemi rilevanti di attività soggette a compensazione comprendono operazioni non compensate con una controparte centrale qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare è pari ad almeno dieci giorni lavorativi.
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