Art. 9
In vigore dal 18 dic 2014
Sulla commercializzazione dei FIA da parte dei GEFIA non UE ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a)
disposizioni giuridiche ai cui sensi è autorizzata la commercializzazione, compresa la descrizione delle condizioni specifiche applicabili;
b)
numero dei GEFIA non UE che commercializzano FIA nella giurisdizione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA commercializzati;
c)
numero delle richieste d'informazioni rivolte dall'autorità competente ai GEFIA non UE in relazione alla commercializzazione dei FIA ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
d)
interventi di controllo del rispetto o azioni di vigilanza ovvero sanzioni decisi dall'autorità competente nei confronti dei GEFIA non UE in relazione agli obblighi previsti agli articoli 22, 23, 24 e da 26 a 30 della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
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