Art. 5

Art. 5

In vigore dal 18 dic 2014
Sugli aspetti inerenti alla tutela degli investitori in relazione ai FIA commercializzati o gestiti a partire da un altro Stato membro e ai FIA commercializzati ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) numero e tipo delle denunce presentate dagli investitori all'autorità competente in relazione ai FIA commercializzati o gestiti dai GEFIA stabiliti in un altro Stato membro, motivi addotti e soluzioni trovate; b) prove della scarsa chiarezza per gli investitori circa la ripartizione dei compiti di vigilanza tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante; c) questioni connesse al funzionamento delle modalità adottate dal GEFIA per la commercializzazione dei FIA e delle modalità adottate per impedire la commercializzazione delle quote o delle azioni del FIA presso gli investitori al dettaglio, ai sensi dell'allegato IV, lettera h), della direttiva 2011/61/UE.
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