Art. 14
In vigore dal 18 dic 2014
Sull'impatto del funzionamento dei sistemi di cui all', lettere a) e b), le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a)
prove che dimostrino che GEFIA stabiliti nella giurisdizione dell'autorità competente si sono trasferiti in paesi terzi, con indicazione in forma aggregata del numero di FIA e di attività gestite per paese terzo, e motivi del trasferimento;
b)
informazioni particolareggiate sulle perturbazioni del mercato o distorsioni della concorrenza, riscontrate o previste, tra gli organismi di investimento collettivo UE e non UE e tra i relativi gestori UE e non UE;
c)
prove del fatto che i gestori di organismi di investimento collettivo UE autorizzati nella giurisdizione dell'autorità competente hanno incontrato difficoltà o limitazioni all'atto di stabilirsi in un paese terzo o di commercializzarvi gli organismi di investimento collettivo che gestiscono, con indicazione del paese terzo;
d)
prove che dimostrino l'esistenza nei paesi terzi di difficoltà o limitazioni che dissuadono i gestori di organismi di investimento collettivo UE autorizzati nella giurisdizione dell'autorità competente dallo stabilirsi in un dato paese terzo o dal commercializzarvi gli organismi di investimento collettivo che gestiscono, con indicazione del paese terzo;
e)
informazioni su qualsiasi altra difficoltà generale o specifica incontrata dai gestori di organismi di investimento collettivo UE all'atto di stabilirsi in un paese terzo o di commercializzarvi gli organismi di investimento collettivo che gestiscono, con indicazione del paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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