Art. 12

Art. 12

In vigore dal 18 dic 2014
Sugli aspetti inerenti alla tutela degli investitori in relazione alla commercializzazione e gestione secondo il regime nazionale applicabile, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) numero e tipologia delle denunce presentate dagli investitori all'autorità competente in relazione ai FIA commercializzati nella sua giurisdizione secondo il regime nazionale applicabile; b) interventi di controllo del rispetto o di regolamentazione ovvero sanzioni decisi dall'autorità competente, comprese revoca, sospensione o modifica della corrispondente licenza o registrazione, e diretti o relativi ai GEFIA non UE che commercializzano o gestiscono FIA nella giurisdizione dell'autorità competente o ai FIA non UE commercializzati dai GEFIA UE nella stessa giurisdizione.
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