Art. 10

Art. 10

In vigore dal 18 dic 2014
Sulla gestione dei FIA UE da parte dei GEFIA non UE conformemente al regime nazionale applicabile, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) disposizioni giuridiche ai cui sensi è autorizzata la gestione, compresa la descrizione delle condizioni specifiche applicabili; b) numero dei GEFIA non UE che gestiscono FIA UE nella giurisdizione dell'autorità competente e numero dei FIA UE gestiti; c) numero delle richieste d'informazioni rivolte dall'autorità competente ai GEFIA non UE in relazione alla gestione dei FIA UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:514:oj#art-10