Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 2014
Le autorità competenti trasmettono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, le informazioni seguenti: a) le informazioni sul funzionamento del passaporto UE per i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) UE, elencate negli articoli da 2 a 7; b) le informazioni sul funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE conformemente ai regimi nazionali applicabili, elencate negli articoli da 8 a13; c) le informazioni sull'impatto del funzionamento dei sistemi di cui alle lettere a) e b), elencate nell'.
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