Art. 6 · Operazioni per conto della clientela

Art. 6

Operazioni per conto della clientela

In vigore dal 17 dic 2014
Operazioni per conto della clientela L'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE si applica agli strumenti finanziari detenuti da una persona fisica o giuridica che esegue ordini ricevuti dai clienti, che risponde alle richieste del cliente di negoziare a titolo non proprietario o che copre le posizioni derivate da tali operazioni.
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