Art. 4
Strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice
In vigore dal 17 dic 2014
Strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice
1. In caso di strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice i diritti di voto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, lettera a), della direttiva 2004/109/CE sono calcolati tenendo conto del peso dell'azione nel paniere di azioni o indice se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
i diritti di voto in uno specifico emittente detenuti tramite strumenti finanziari collegati al paniere o all'indice rappresentano l'1 % o più dei diritti di voto associati alle azioni dell'emittente;
b)
le azioni nel paniere o indice rappresentano il 20 % o più del valore dei titoli nel paniere o indice.
2. Se uno strumento finanziario è collegato ad una serie di panieri di azioni o di indici, i diritti di voto detenuti attraverso i singoli panieri di azioni o indici non sono cumulati ai fini delle soglie di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:761:oj#art-4