Art. 3
Aggregazione delle partecipazioni nel caso di un gruppo
In vigore dal 17 dic 2014
Aggregazione delle partecipazioni nel caso di un gruppo
Ai fini del calcolo della soglia del 5 % di cui all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/109/CE, nel caso di un gruppo di società le partecipazioni sono aggregate a livello di gruppo in base al principio di cui all'articolo 10, lettera e), della stessa direttiva.
Storico versioni
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