Art. 6
Calcolo del periodo di inammissibilità nel caso in cui l'operatore possieda più di un peschereccio
In vigore dal 17 dic 2014
Calcolo del periodo di inammissibilità nel caso in cui l'operatore possieda più di un peschereccio
1. Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda presentata da detto operatore è determinato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all' o all'.
2. Tuttavia, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono altresì inammissibili:
a)
se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a norma dell' e dell', o
b)
se, nel caso di infrazioni gravi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore è pari o superiore a 7.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un'infrazione grave commessa da un operatore non è riconducibile a nessun peschereccio posseduto o controllato dall'operatore in questione, tutte le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili.
Storico versioni
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