Art. 4
Inammissibilità delle domande presentate da operatori inclusi nell'elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti
In vigore dal 17 dic 2014
Inammissibilità delle domande presentate da operatori inclusi nell'elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti
1. Il periodo di inammissibilità per un operatore il cui peschereccio è incluso nell'elenco unionale dei pescherecci che praticano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è l'intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso in tale elenco e, in ogni caso, non è inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data della sua inclusione nell'elenco.
2. Gli operatori i cui pescherecci battono bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 non sono ammissibili per l'intero periodo in cui il paese in questione rimane incluso nell'elenco e, in ogni caso, per un periodo minimo di 12 mesi.
3. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (7) che stabilisce l'elenco unionale delle navi INN o della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (8) che stabilisce l'elenco dei paesi terzi non cooperanti o la data di una modifica di tale regolamento o decisione in base alla quale un peschereccio o un paese vengono aggiunti a tale elenco.
Storico versioni
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