Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «punti di infrazione», i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009; 2) «operatore»: un operatore quale definito all', punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del FEAMP.
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