Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«punti di infrazione», i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
2)
«operatore»: un operatore quale definito all', punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del FEAMP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2015:288:oj#art-2