Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2014
All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 595/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovuto dai produttori a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità dell'articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento.»
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