Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2014
I quantitativi di zucchero che superano quelli considerati come la scorta normale di riporto al 1o luglio 2013 e che devono essere eliminati dal mercato dell'Unione a spese della Croazia, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 170/2013, ammontano a 37 138 tonnellate.
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