Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 dic 2014
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono così distribuite tra gli Stati membri: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna: 20 unità Francia: 19 unità Italia: 1 unità b) pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT: Spagna: 18 unità Francia: 9 unità Portogallo: 5 unità c) pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT: Francia: 22 unità. 2.   Il limite di cattura degli squali nella pesca di tonnidi e specie affini, fissato nell'allegato del protocollo per i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione, è così ripartito come segue tra gli Stati membri: Spagna: 207 tonnellate Francia: 34 tonnellate Portogallo: 9 tonnellate. 3.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo. 4.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 5.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1350:oj#art-1