Art. 1 · Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006

Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006

In vigore dal 12 dic 2014
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7: «6.   In deroga all', Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno dei loro territori e destinati al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.4 dell'allegato, a condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. Detti Stati membri continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e istituiscono programmi al fine di attuare buone pratiche di affumicatura ove possibile, entro i limiti di quanto risulti economicamente realizzabile e di quanto sia possibile senza compromettere le caratteristiche organolettiche tipiche di questi prodotti. La situazione è riesaminata entro tre anni dall'applicazione del regolamento in base a tutte le informazioni disponibili, al fine di stabilire un elenco di carni e prodotti a base di carne affumicati per i quali mantenere a tempo indeterminato la deroga relativa alla produzione e al consumo locali. 7.   In deroga all', Irlanda, Lettonia, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno dei loro territori e destinati al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.5 dell'allegato, a condizione che tali prodotti affumicati siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. Detti Stati membri continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e istituiscono programmi al fine di attuare buone pratiche di affumicatura ove possibile, entro i limiti di quanto risulti economicamente realizzabile e di quanto sia possibile senza compromettere le caratteristiche organolettiche tipiche di questi prodotti. La situazione è riesaminata entro tre anni dall'applicazione del presente regolamento in base a tutte le informazioni disponibili, al fine di stabilire un elenco di pesce e prodotti della pesca affumicati per i quali mantenere a tempo indeterminato la deroga relativa alla produzione e al consumo locali.»
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