Art. 1
In vigore dal 11 dic 2014
I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014, sono prorogati di ulteriori sei mesi.
Storico versioni
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