Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 10 dic 2014
Modifiche Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue: 1. L'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Quanto alle istituzioni cui è stata concessa la deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (*1) (“enti nella coda”), l'aggregato soggetto a riserva è calcolato per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al punto 4 della parte 1 dell'allegato III al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5. (*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1)» " . 2. L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La pubblicazione di tale calendario avviene nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.» 3. Agli articoli 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, 11 e 13 bis, paragrafo 1, lettera b, il riferimento al Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 4. Agli articoli 5, paragrafo 3, e 13, paragrafo 4, il riferimento all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 5. All'articolo 13, paragrafo 2, il riferimento all'allegato II al Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento all'allegato III al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1376:oj#art-1