Art. 1
Modifica
In vigore dal 10 dic 2014
Modifica
L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) è sostituito dal testo seguente:
«2. I dati relativi all'aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda per due periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1375:oj#art-1