Art. 5 · Specifiche tecniche relative alla sicurezza funzionale e alle procedure di prova

Art. 5

Specifiche tecniche relative alla sicurezza funzionale e alle procedure di prova

In vigore dal 8 dic 2014
Specifiche tecniche relative alla sicurezza funzionale e alle procedure di prova 1.   Le procedure di prova finalizzate alla sicurezza funzionale sono effettuate in conformità ai requisiti di prova previsti dal presente regolamento. 2.   Le prove sono svolte dall’autorità di omologazione o in sua presenza oppure, previa approvazione dell’autorità di omologazione, dal servizio tecnico. 3.   I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono notificati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 68, lettera f), del regolamento (UE) n. 167/2013.
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