Art. 3 · Requisiti di montaggio e di dimostrazione attinenti alla sicurezza funzionale

Art. 3

Requisiti di montaggio e di dimostrazione attinenti alla sicurezza funzionale

In vigore dal 8 dic 2014
Requisiti di montaggio e di dimostrazione attinenti alla sicurezza funzionale 1.   I sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che incidono sulla sicurezza funzionale, di cui i costruttori muniscono i veicoli agricoli e forestali, sono progettati, costruiti e montati in modo da permettere al veicolo, usato normalmente e sottoposto a manutenzione secondo le prescrizioni del costruttore, di soddisfare i requisiti tecnici e le procedure di prova dettagliati di cui agli articoli da 5 a 38. 2.   I costruttori dimostrano all’autorità di omologazione, mediante prove dimostrative fisiche, che i veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione soddisfano i requisiti di sicurezza funzionale di cui all' del regolamento (UE) n. 167/2013 e al relativo allegato I e rispettano i requisiti tecnici e i procedimenti di prova dettagliati di cui agli articoli da 5 a 38 del presente regolamento. 3.   I costruttori garantiscono che i pezzi di ricambio immessi sul mercato o messi in esercizio nell'Unione soddisfino i requisiti tecnici e le procedure di prova dettagliati di cui al presente regolamento. 4.   I costruttori presentano all’autorità di omologazione una descrizione dei provvedimenti presi per impedire alterazioni e modifiche al sistema di gestione del gruppo propulsore, centraline di controllo elettronico della sicurezza funzionale comprese, laddove installate.
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