Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2014
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con maggior diametro esterno uguale o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e originari della Repubblica di Corea e della Malaysia. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio (%) Codici TARIC Malaysia Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan 59,2 A324 Pantech Steel Industries Sdn Bhd 49,9 A961 Tutte le altre società 75,0 A999 Repubblica di Corea Tutte le società 44,0 — 3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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