Art. 2
Modifiche al regolamento (CE) n. 828/2009
In vigore dal 1 dic 2014
Modifiche al regolamento (CE) n. 828/2009
Il regolamento (CE) n. 828/2009 è così modificato:
1)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
«Al posto degli originali a sostegno delle domande di titoli di importazione possono essere presentate copie elettroniche o facsimile dei titoli di esportazione di cui al primo comma, lettera b), o delle copie conformi all'originale di cui al secondo comma, a condizione che gli originali siano inviati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri presso il punto di sdoganamento del titolo di importazione prima dello sdoganamento delle merci coperte dal titolo di importazione rilasciato in virtù della copia elettronica o del facsimile.»
;
b)
al paragrafo 6, l'espressione «un documento» è sostituita dall'espressione «un documento originale, un documento elettronico o un facsimile»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. L'articolo 48, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato nell'ambito del presente regolamento sia superiore di non oltre il 5 % al quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.»
;
2)
L'articolo 8 è così modificato:
a)
al primo comma, il codice NC «1701 11 10 » è sostituito dai codici NC «1701 13 10 , 1701 14 10 ».
b)
al secondo comma, il codice NC «1701 11 90 » è sostituito dai codici NC «1701 13 90 , 1701 14 90 ».
3)
All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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