Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 nov 2014
Il regolamento (UE) n. 907/2014 è così modificato: 1) all'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   In deroga al paragrafo 2, durante l'esercizio finanziario 2015, per i pagamenti diretti elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio si applicano le seguenti modalità: a) quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile 2014 entro il 15 ottobre dell'esercizio 2015 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %; b) nel caso degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), con riferimento all'anno civile 2013 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l'importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l'esercizio finanziario 2015, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 o all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 e tenendo conto degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 quali stabiliti all'allegato VIII bis del medesimo regolamento; c) nel caso degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti diretti che si riferiscono all'anno civile 2013 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l'importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l'esercizio finanziario 2015, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 o all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera la somma dei massimali individuali stabiliti per i pagamenti diretti con riferimento all'anno civile 2014 per lo Stato membro in questione; d) le spese che superano i limiti di cui alle lettere a), b) o c) sono ridotte del 100 %. Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettere b) o c) del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. (*1)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23)." (*2)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).» " ; 2) all'articolo 12, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Ove uno Stato membro presenti elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto, la Commissione utilizza tale tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:160:oj#art-1